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Disinfestazione condominiale: è obbligatoria?

Tutto quello che c'è da sapere sulla disinfestazione dei condomini: chi la gestisce, chi la deve pagare e come avviene.

04-06-2018 (Ultimo aggiornamento 28-05-2021)
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DISINFESTAZIONE

Quando arriva la bella stagione giunge anche il momento di pensare alla disinfestazione dei condomini: questo perché, con il caldo, iniziano a proliferare numerose tipologie di insetti, senza contare che è possibile rinvenire anche nelle vicinanze delle abitazioni blatte e addirittura topi.

Ecco allora che in questi casi la disinfestazione diventa una procedura d’obbligo, da realizzare in base alla tipologia di insetti o animali da allontanare, catturare o debellare.
Esistono dunque diversi tipi di disinfestazioni quali:

  • Disinfestazione di insetti striscianti o volanti  come zanzare (che si possono “controllare” anche attraverso un’applicazione), formiche e formiche con le ali, moscerini, api, vespe o calabroni
  • Deblattizzazione (relativa alla presenza di blatte)
  • Derattizzazione (riguardante la presenza di ratti)

Attualmente tutti gli interventi di disinfestazione dei condomini sono sempre molto sicuri perché fatti nel rispetto della salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente.
Sono molte le metodologie utilizzate nel caso della disinfestazione in quanto ciascuna specie da allontanare o contrastare necessita di un intervento specifico.
Ad esempio, nel caso della disinfestazione di insetti volanti si ricorre alla bonifica delle aree esterne o delle zone interne infestate da questi insetti tramite una serie di interventi mirati al loro allontanamento permanente o alla loro cattura tramite l’uso di pistole erogatrici, trappole collanti o a luce UV, fino a pompe irroratrici o atomizzatori

Disinfestazione condominiale: obbligatoria o no?

La disinfestazione condominiale è obbligatoria: esiste la Legge L. 25 gennaio 1994, n. 82 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1994) che disciplina proprio tutte le attività inerenti la pulizia, la sanificazione degli spazi condominiali e l’eventuale derattizzazione e che attribuisce la responsabilità del tutto proprio all’amministratore condominiale.
L’attività di disinfestazione dei condomini va fatta con cadenza annuale e ampiamente programmata in anticipo, così come la deblattizzazione e la derattizzazione, specialmente in presenza di fossa biologica autonoma e reti fognarie.
Lo scopo è naturalmente tutelare i condomini ed evitare di incappare in sanzioni: l’amministratore è dunque tenuto per legge ad adempiere a questi obblighi, predisponendo la disinfestazione per tempo e affidandola a ditte specializzate e certificate.
Non solo: sarà sempre compito dell’amministratore fare in modo che tutti gli ambienti siano sanificati nel modo corretto, specialmente in presenza di garage, giardini o cortili condominiali e altre zone che possano favorire la proliferazione di insetti, blatte o ratti. Per questo è fondamentale affidarsi solo ed esclusivamente a professionisti delle disinfestazioni dei condomini.
Dovrà inoltre far mantenere puliti gli spazi all’aperto che potrebbero favorire la diffusione di colonie eliminando la presenza di piante o fiori in decomposizione o altri elementi che possano attirare insetti ed animali dannosi per la salute dell’uomo, innescando dei comportamenti virtuosi nei condomini stessi e facendo attenzione che questi non lascino rifiuti organici all’aperto favorendo così la diffusione di insetti o animali infestanti.

Avviso sulla disinfestazione ai condomini e ripartizione spese

La disinfestazione dei condomini dunque è una pratica obbligatoria alla quale ogni amministratore deve adempiere, facendosi altresì carico di tutto ciò che concerne questa procedura, compresa la ripartizione delle spese per quanto riguarda gli spazi comuni.
In tal caso l’intervento di disinfestazione rientra tra le attività di manutenzione ordinaria, anche se potrebbe richiedersi l’aggiunta di interventi straordinari in caso di sospetto di infestazione.

L’amministratore è tenuto dunque ad avvisare per tempo i propri condomini. In entrambi i casi tutte le spese vanno poi riportate nel bilancio di fine anno, ripartite tra tutti i condomini, anche in caso di inquilini in affitto: essendo loro i beneficiari del servizio, saranno loro a dover pagare la loro parte e non il proprietario dell’abitazione.

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