Pergotenda con vetrate? La nuova sentenza che può farti rischiare un abuso
Stai chiudendo la pergotenda con vetrate? Rischi un abuso edilizio senza permesso: ecco cosa dice la normativa 2026.
Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Quando la pergotenda rientra nell'edilizia libera
- Pergotenda con vetrata scorrevole: cosa ha stabilito la sentenza 1526/2026 del Consiglio di Stato
- Quando una vetrata su pergotenda richiede il permesso di costruire
Hai una pergotenda già autorizzata e stai pensando di aggiungere una vetrata per chiudere lo spazio? Attenzione: non sempre è possibile farlo senza permessi. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che aggiungere una vetrata scorrevole a una pergotenda già autorizzata può trasformarla in un nuovo volume edilizio, richiedendo il permesso di costruire. Se questo permesso manca, l’opera diventa automaticamente abusiva e il Comune può ordinarne la demolizione.
Quando la pergotenda rientra nell’edilizia libera

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Una pergotenda rientra nell’edilizia libera solo se è priva di autonoma funzione edilizia e non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso. Di fatto, la struttura deve avere una copertura retraibile o mobile, essere facilmente amovibile e non presentare chiusure perimetrali stabili. Se anche uno solo di questi requisiti viene meno, l’opera esce dall’edilizia libera e richiede un titolo abilitativo.
Il Decreto Salva Casa ha consolidato questa disciplina, confermando che tende a pergola e pergole bioclimatiche con lamelle orientabili restano in edilizia libera solo quando svolgono una funzione accessoria di protezione, senza trasformare lo spazio esterno in un ambiente chiuso e stabilmente fruibile. Molte pubblicità continuano a illudere proprietari, ristoratori e committenti sulla possibilità di realizzare verande “mascherate” accoppiando vetrate scorrevoli a pergotende, magari completando il tutto con impianti, climatizzazione, arredi fissi e utilizzo continuativo durante tutto l’anno. Un approccio che, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, può costare caro.
Pergotenda con vetrata scorrevole: cosa ha stabilito la sentenza 1526/2026 del Consiglio di Stato
La sentenza 1526/2026 del Consiglio di Stato ha stabilito che una pergotenda chiusa da una vetrata scorrevole costituisce una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.
Nel caso in questione, un ristoratore pugliese aveva installato una pergotenda di circa 160 mq in uno spazio già delimitato su tre lati da muri perimetrali di edifici esistenti, aggiungendo poi una vetrata scorrevole sul quarto lato libero. Il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione, ritenendo che l’intervento configurasse la creazione di una volumetria non autorizzata. Il TAR Puglia aveva inizialmente annullato l’ordinanza, ritenendo che la vetrata scorrevole, in quanto mobile e non permanente, non costituisse una chiusura definitiva dello spazio. Il Comune ha però impugnato la decisione, portando la questione davanti al Consiglio di Stato.
Palazzo Spada ha ribaltato la sentenza di primo grado. L’installazione della vetrata ha comportato la chiusura totale dello spazio già delimitato su tre lati, rendendo necessario il permesso di costruire perché si forma nuova volumetria. Il fatto che la vetrata fosse scorrevole e tecnicamente removibile non ha cambiato la valutazione: ciò che conta è l’effetto complessivo dell’intervento nel contesto in cui si inserisce.
Quando una vetrata su pergotenda richiede il permesso di costruire

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Il permesso di costruire è necessario quando la vetrata chiude l’unico lato aperto di una pergotenda già delimitata su più lati, creando nuova volumetria. L’installazione di vetrate mobili scorrevoli su una pergotenda richiede il permesso di costruire quando determina la chiusura totale di uno spazio già delimitato su più lati e determini la creazione di nuova volumetria urbanisticamente rilevante. Se la pergotenda si trova in uno spazio aperto su più lati e la vetrata copre solo una porzione limitata senza chiudere l’intera struttura, la situazione potrebbe essere diversa. Ma se lo spazio è già delimitato da muri o altri elementi su tre lati, aggiungere una chiusura sul quarto lato produce l’effetto di creare un ambiente completamente chiuso. In quel caso, il permesso di costruire è obbligatorio.
Vale la pena ricordare che se la struttura è stabile o realizzata con pilastri e coperture rigide, si tratta di una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e, in mancanza, può configurare reato edilizio ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001. La situazione diventa ancora più delicata in presenza di vincoli paesaggistici. La trasformazione di una pergotenda in ambiente chiuso e stabilmente fruibile, in presenza di vincolo paesaggistico, rende l’ordine di demolizione dovuto e non richiede valutazioni discrezionali né bilanciamento degli interessi coinvolti.
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Domande frequenti:
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Quando un pergolato è edilizia libera?
Un pergolato rientra nell'edilizia libera quando ha una struttura leggera, è privo di copertura impermeabile fissa e non crea uno spazio chiuso e stabilmente fruibile. Devono mancare elementi di ancoraggio permanente al suolo e chiusure laterali stabili. Se il pergolato è invece dotato di copertura rigida o tamponamenti perimetrali, si configura come tettoia o veranda e richiede un titolo abilitativo.
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Quando una pergola non fa cubatura?
Una pergola non genera cubatura quando è una struttura aperta, senza copertura impermeabile continua e senza chiusure laterali. La presenza di elementi fissi, coperture rigide o pareti perimetrali trasforma la pergola in un volume edilizio computabile ai fini urbanistici. Il calcolo della cubatura dipende anche dal regolamento edilizio comunale, che può prevedere criteri specifici per il territorio di riferimento.
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Quali sono le vetrate senza permessi?
Le vetrate panoramiche amovibili rientrano nell'edilizia libera quando sono installate su balconi aggettanti, logge o porticati, purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, non comportino nuova volumetria o mutamento della destinazione d'uso e garantiscano una microaerazione naturale. Fuori da questi casi, anche una vetrata tecnicamente mobile può richiedere il permesso di costruire se, nel contesto in cui si inserisce, produce la chiusura totale di uno spazio già delimitato su altri lati.
