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Qual è la percentuale spettante all'amministratore sui lavori condominiali

In vista di lavori straordinari sul condominio, l'amministratore ha diritto ad un compenso extra, ma come quantificarlo? Vediamo quale percentuale gli spetta

20-12-2023
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Alessia Mancini

Content manager e blogger

Content manager e blogger, narratrice digitale appassionata di condividere idee e storie che ispirano e informano. Specializzata in interior design e tendenze del settore arredo, è affascinata da tutto ciò che riguarda il mondo della casa.
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La gestione di un condominio comporta una serie di compiti e responsabilità che vanno ben oltre la semplice amministrazione ordinaria. Quando si tratta di lavori condominiali straordinari, come ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie o interventi agevolati con incentivi fiscali, una domanda ricorre spesso: quale percentuale spetta all’amministratore per questi lavori? Approfondiamo questo aspetto, considerando le normative vigenti e le decisioni dei tribunali, per fornire chiarezza su quanto effettivamente spetta all’amministratore in tali circostanze.

Quale compenso spetta all’amministratore per i lavori straordinari?

Il compenso dell’amministratore per i lavori straordinari è un tema di notevole importanza all’interno di un condominio, specialmente quando si tratta di interventi agevolati con il Superbonus.

In conformità con la legge 220/2012, l’ammontare del compenso straordinario dell’amministratore è determinato dall’assemblea condominiale, a meno che non sia stato preventivamente quantificato dall’amministratore stesso. Tale quantificazione dovrebbe essere presentata sotto forma di proposta durante la sua nomina e successivamente accettata dai condòmini. La legge è stata modificata in modo da rendere obbligatoria questa procedura, altrimenti la nomina dell’amministratore potrebbe risultare nulla.

È importante notare che non esiste un tariffario professionale specifico per gli amministratori di condominio, poiché non esiste un albo ufficiale per questa categoria professionale. Tuttavia, è giusto riconoscere all’amministratore un compenso ulteriore in aggiunta a quello precedentemente pattuito, a condizione che questo sia definito in modo chiaro e trasparente in una specifica delibera condominiale. Questo evita che il compenso aggiuntivo venga “nascosto” tra le spese amministrative nel bilancio preventivo.

In pratica, l’amministratore ha la possibilità di quantificare il proprio compenso extra in una misura fissa o di determinarlo in una percentuale aggiuntiva basata sull’importo totale delle opere straordinarie. Questa percentuale aggiuntiva di solito si colloca in un range indicativo compreso tra lo 0,50% e l’1% del valore degli interventi straordinari.

Ad ogni modo, è fondamentale che la determinazione del compenso dell’amministratore per i lavori straordinari sia trasparente e ben definita. Tale decisione deve essere presa in modo preciso e dettagliato dall’assemblea condominiale, nel pieno rispetto delle normative vigenti che disciplinano questa questione.

Superbonus condominio: quando non spetta la percentuale all’amministratore?

La gestione degli interventi straordinari in un condominio è diventata ancor più complessa a causa delle normative sui vari bonus edilizi. In questo contesto, è importante garantire all’amministratore un compenso equo per il suo lavoro extra, a condizione che sia stato chiaramente quantificato attraverso una delibera specifica. Tuttavia, ciò è possibile solo se, in conformità con le leggi vigenti, l’amministratore ha previamente indicato il compenso aggiuntivo per gli interventi straordinari al momento della sua nomina.

La riforma del condominio del 2012 ha imposto all’amministratore l’obbligo di presentare all’assemblea, durante la sua nomina, un preventivo contenente tutti i compensi che gli spettano. Di conseguenza, molti condomìni si chiedono se sia legittima la richiesta dell’amministratore di un compenso per i lavori straordinari non incluso nel preventivo al momento della nomina.

Il Tribunale di Firenze ha recentemente affrontato questa questione e ha stabilito che l’amministratore non ha diritto a un compenso per i lavori straordinari senza l’approvazione preventiva dell’assemblea e la presentazione del preventivo al momento della nomina. La vicenda è nata da una richiesta da parte di un condominio per la restituzione del compenso pagato all’ex amministratore per i lavori straordinari di adeguamento antincendio dell’autorimessa condominiale.

Il Tribunale toscano ha dato ragione al condominio, sottolineando che l’amministratore deve presentare un preventivo in assemblea per qualsiasi compenso richiesto. In caso di lavori straordinari, può richiedere un compenso aggiuntivo solo se questa possibilità è stata inclusa nel preventivo presentato al momento della nomina. Il Tribunale ha chiarito che l’amministratore può prelevare il suo compenso dal conto corrente condominiale solo se corrisponde a quanto approvato dall’assemblea al momento della nomina o del rinnovo, e deve emettere una fattura a tal fine.

Nel caso specifico, la richiesta del condominio è stata accolta poiché non c’era stata alcuna approvazione da parte dell’assemblea per il compenso richiesto dall’amministratore, e quest’ultimo non aveva nemmeno presentato il preventivo del suo compenso al momento della nomina o nelle conferme successive.

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