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Condominio: quando l'amministratore non ha diritto al compenso

L'amministratore svolge un ruolo cruciale per il corretto funzionamento del condominio, eppure non sempre ha diritto al compenso. Vediamo cosa dice la legge

21-08-2023 (Ultimo aggiornamento 13-10-2023)
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Nel complesso settore della gestione condominiale, uno degli aspetti chiave riguarda il compenso dell’amministratore, figura centrale nell’assicurare il corretto funzionamento e la manutenzione degli edifici condivisi. Tuttavia, la questione dei compensi dell’amministratore suscita sempre dibattiti e controversie, poiché rappresenta un aspetto delicato nell’equilibrio finanziario e nella relazione tra l’amministratore e i condomini. In alcuni scenari, il diritto al compenso potrebbe non essere così scontato come si potrebbe pensare.

Scopriamo, dunque, in quali situazioni l’amministratore condominiale potrebbe non avere diritto al compenso previsto per la sua attività: attraverso un’analisi accurata delle normative giuridiche, delle decisioni giudiziarie e delle dinamiche della gestione condominiale, cercheremo di delineare i contesti in cui tale diritto potrebbe essere messo in discussione.

Amministratore di condominio: quando non ha diritto al compenso?

La recente ordinanza n. 17713 del 21 giugno 2023, emanata dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione, ha gettato luce su un tema di rilevanza nel panorama della gestione condominiale: i compensi degli amministratori condominiali e le circostanze in cui tali retribuzioni possono essere considerate liquide ed esigibili. La decisione della Corte ha ulteriormente chiarito che, senza l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del consuntivo, il credito vantato dall’amministratore non può essere considerato come tale, con implicazioni importanti in merito alla possibilità di richiederne il pagamento forzato.

La stretta sugli importi riconosciuti agli amministratori è una questione di crescente interesse, poiché il compenso dell’amministratore rappresenta una voce significativa all’interno delle spese condominiali. Tuttavia, questa decisione giuridica richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare i passaggi legali e procedurali affinché tale compenso possa considerarsi legittimo e dovuto.

La riforma del condominio del 2012 ha introdotto l’articolo 1129 del codice civile, che sancisce che la deliberazione di nomina dell’amministratore è nulla qualora non sia stata specificata in maniera analitica la misura del compenso richiesto. Questa disposizione, che mira a garantire trasparenza e chiarezza nella determinazione delle retribuzioni degli amministratori, ha come conseguenza pratica il rendere molto difficile ottenere un ristoro economico per l’attività svolta nel caso in cui la deliberazione di nomina non rispetti tale requisito.

Amministratore senza compenso: cosa può fare?

La mancata approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto dell’amministratore potrebbe creare una situazione di incertezza in merito al compenso dovuto. Tuttavia, ciò non implica che l’amministratore rimanga privo di tutele in caso di controversia. Sebbene il credito non approvato non possa essere considerato liquido ed esigibile, esistono opzioni a disposizione dell’amministratore per far valere i suoi diritti, specialmente se si sospetta un abuso di potere da parte dell’assemblea.

È importante riconoscere che l’assemblea condominiale potrebbe rifiutare arbitrariamente l’approvazione del consuntivo, mettendo l’amministratore in una posizione di disagio. Tuttavia, questo non impedisce all’amministratore di agire in difesa dei propri interessi: sebbene non possa semplicemente chiedere al giudice la liquidazione dell’importo indicato come compenso nel rendiconto, l’amministratore può adottare una strategia alternativa.

L’amministratore potrebbe presentare al giudice prove documentali e testimoniali dell’attività effettivamente svolta in favore del condominio. In questo modo, può cercare di dimostrare in maniera accurata e scrupolosa l’entità delle sue responsabilità e l’importanza del suo ruolo per la gestione condominiale. Questo sforzo dovrebbe concentrarsi sia sull’aspetto qualitativo dell’attività svolta che sulla quantità di tempo e risorse impiegate. L’articolo 1709 del codice civile prevede che la misura del compenso, se non stabilita dalle parti, possa essere determinata in base alle tariffe professionali o alle medie regionali.

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