Rifacimento balconi: regole e spese in condominio
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Rifacimento balconi in condominio: spese e regole da seguire

Balconi condominiali: spese a carico del singolo o del condominio? Tutto su manutenzione, ripartizione costi e autorizzazioni necessarie.

23-06-2025
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Attivo nella progettazione architettonica mi occupo di nuove costruzioni e ristrutturazioni, nel percorso della mia attività mi sono specializzato in interior design e in prevenzione incendi. Ogni progetto nasce dallo studio dei luoghi e dalla necessità di rispondere alle esigenze di chi li vive.
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Il rifacimento dei balconi in condominio è spesso fonte di accesi dibattiti tra amministratori e condomini, generando incertezze su chi deve pagare e quali procedure seguire. Quando si tratta di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di queste strutture, la prima domanda che sorge spontanea è: le spese sono a carico del singolo proprietario o dell’intero condominio?

La risposta non è sempre scontata e dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia di balcone, la sua funzione strutturale e gli elementi coinvolti nei lavori. Comprendere le regole che disciplinano questa materia è essenziale per evitare controversie legali, ritardi nei lavori e contenziosi che potrebbero protrarsi per anni.

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In questa guida completa analizzeremo tutti gli aspetti del rifacimento dei balconi condominiali: dalle responsabilità economiche alle autorizzazioni necessarie, passando per i criteri di ripartizione delle spese e le procedure amministrative da rispettare.

Balconi sporgenti: responsabilità del singolo proprietario

Vuoi mettere un ombrellone sul balcone in condominio

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I balconi sporgenti che si protendono verso l’esterno dell’edificio costituiscono la categoria più comune di strutture aggettanti.

La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che la titolarità di tali strutture appartiene esclusivamente al proprietario dell’appartamento cui sono annesse. Tale principio deriva dal fatto che questi elementi non rivestono carattere essenziale per l’esistenza dell’intero complesso edilizio e non sono destinati a un utilizzo collettivo.

L’onere economico per la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi balconi ricade interamente sul singolo condomino. Ciò include la cura della struttura portante, delle ringhiere, dei parapetti e della pavimentazione, senza alcuna possibilità di rivalsa sul condominio.

Tuttavia, quando la facciata del balcone presenta elementi ornamentali che si integrano armoniosamente nel prospetto dell’edificio, la situazione cambia. Se tali decorazioni contribuiscono al decoro architettonico complessivo e al valore dell’immobile – particolarmente rilevante negli edifici vincolati – vengono considerate di proprietà comune. In questi casi specifici, i costi per il restauro degli elementi decorativi vengono suddivisi tra tutti i condomini secondo le rispettive quote millesimali.

Balconi incassati: una gestione condivisa

Tende da sole per balconi: modelli

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I balconi incassati realizzati all’interno del perimetro dell’edificio presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelli aggettanti. Questi elementi architettonici assumono un ruolo di sostegno per l’intera costruzione, diventando parte integrante della struttura portante dell’edificio.

Data la loro funzione strutturale essenziale per la stabilità del complesso, le spese di manutenzione vengono ripartite tra tutti i condomini. È importante precisare che la suddivisione delle spese riguarda esclusivamente gli elementi strutturali. Le finiture interne, come la pavimentazione specifica del balcone, rimangono a carico del proprietario dell’unità abitativa.

Chi paga il sottotetto del balcone?

ristrutturazione balconi

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Il cosiddetto “cielino” o intradosso del balcone rappresenta un elemento spesso trascurato ma di notevole importanza. La manutenzione e l’eventuale rifacimento di questa parte sottostante competono al proprietario del balcone, in quanto considerata parte integrante della struttura.

Il balcone, infatti, viene classificato come pertinenza dell’appartamento, includendo anche la porzione sottostante. Questo significa che entrambe le parti costituiscono un prolungamento dell’unità abitativa e appartengono al medesimo proprietario.

Di conseguenza, il titolare dell’immobile assume la responsabilità sia per la manutenzione che per eventuali danni causati a terzi derivanti dallo stato di conservazione di questi elementi.

Lastrici solari privati ad uso esclusivo

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Caso diverso sono i lastrici solari ad uso esclusivo, o meglio i terrazzi degli attici che sono anche copertura dell’edificio, in questo caso la distribuzione delle spese è regolato dall’articolo 1126 del Codice Civile, che prevede la divisione delle spese in un terzo per chi ha l’uso esclusivo del terrazzo, e i restanti 2 terzi a chi è coperto da quel terrazzo.

Manutenzione balconi: come vengono ripartite le spese condominiali?

ristrutturare balconi

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Quando i lavori sui balconi riguardano parti comuni o elementi strutturali dell’edificio, la distribuzione dei costi segue criteri specifici stabiliti dalla normativa condominiale.

La suddivisione avviene in base alla quota millesimale di proprietà di ciascun condomino, calcolata sul valore dell’intero edificio. Ogni proprietario contribuisce proporzionalmente alla quota di proprietà posseduta, determinata dal rapporto tra il valore della propria unità immobiliare e il valore complessivo dell’edificio.

Questa ripartizione deve essere definita dal regolamento condominiale o, in sua assenza, deliberata dall’assemblea condominiale attraverso una riunione appositamente convocata. Tuttavia, rimane possibile stabilire accordi specifici tra i proprietari, purché rispettino le disposizioni di legge vigenti.

Procedure amministrative e autorizzazioni necessarie

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La gestione dei lavori di rifacimento dei balconi richiede il rispetto di specifiche procedure amministrative e l’ottenimento di eventuali autorizzazioni, che variano considerevolmente in base alla natura dell’intervento previsto:

  • manutenzione ordinaria: gli interventi di sostituzione o riparazione di parti murarie, senza modifiche alle caratteristiche originali del balcone, rientrano nell’edilizia libera e non richiedono autorizzazioni specifiche.
  • Modifiche strutturali: quando i lavori comportano alterazioni delle caratteristiche del balcone, è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso gli uffici comunali competenti.
  • Nuove costruzioni: la realizzazione ex-novo di un balcone richiede il rilascio di un permesso di costruire da parte dell’amministrazione comunale.

Le decisioni relative agli interventi sui balconi e alla ripartizione delle spese correlate rientrano nelle competenze dell’assemblea condominiale. L’amministratore, in qualità di rappresentante legale del condominio, può convocare l’assemblea per discutere e deliberare sui lavori necessari.

Domande frequenti:

  • Chi deve pagare le spese per il rifacimento dei balconi in condominio?

    La responsabilità delle spese dipende dalla tipologia di balcone. Se si tratta di balconi sporgenti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del singolo proprietario. Se invece si tratta di balconi incassati, le spese strutturali vengono ripartite tra tutti i condomini, mentre le finiture restano a carico del proprietario dell’appartamento.

  • Come vengono ripartite le spese condominiali per la manutenzione dei balconi?

    Le spese comuni vengono suddivise in base alle tabelle millesimali, proporzionalmente al valore dell’unità immobiliare di ciascun condomino. Tuttavia, per le parti di esclusiva pertinenza (come la pavimentazione interna), il costo è a carico del singolo. Eventuali elementi decorativi visibili e integrati nel prospetto possono essere considerati parti comuni.

  • Quali autorizzazioni servono per ristrutturare un balcone in condominio?

    Per interventi di manutenzione ordinaria non sono richieste autorizzazioni. In caso di modifiche strutturali è necessaria la SCIA, mentre per la costruzione ex novo serve il permesso di costruire. Tutti i lavori devono essere approvati dall’assemblea condominiale e coordinati dall’amministratore.

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