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Edifici collabenti: cosa sono e detrazioni per ristrutturarli

Cosa si intende per immobile collabente? Vediamo le caratteristiche di questa tipologia di edificio e quali bonus edilizi richiedere per rimetterlo a nuovo

09-01-2023 (Ultimo aggiornamento 19-02-2024)

Alessandro Speziali

Dottore in Economia

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L’interesse per gli immobili collabenti e diroccati è sempre molto alto, anche grazie ai diversi bonus edilizi che hanno reso la ristrutturazione decisamente più conveniente in questi ultimi anni. Ma ristrutturare un immobile degradato pone ulteriori sfide: prima di capire quali sono le detrazioni in vigore, partiamo col definire le caratteristiche di un edificio collabente.

Cosa vuol dire edifici collabenti: cosa sono e come riconoscerli

Un’unità collabente, quindi, è un immobile che si trova in condizioni tali da non produrre reddito. Questo significa che un’unità collabente è, ad esempio, un edificio non agibile o allo stato di rudere. Non a caso, il termine “collabenti” viene dal verbo latino “collabi”, che significa “crollare”. Le condizioni di questi fabbricati sono fatiscenti e molto spesso la loro struttura non è conservata integralmente, con la copertura o parti delle murature crollate. Questi “immobili diroccati”, per poter essere convertiti in altro e riutilizzati nuovamente, devono essere sottoposti a ingenti interventi di ristrutturazione, in quanto una normale manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria, non può essere sufficiente.

Questi edifici, a causa del degrado strutturale ed impiantistico che li interessa, possono essere qualificati come “ruderi” e sono sprovvisti di agibilità e abitabilità. Un edificio collabente può essere pericoloso perché potrebbe crollare in qualsiasi momento, causando danni alle persone e alle cose che si trovano all’interno o nelle vicinanze.

Questa tipologia di edificio ricade nella categoria catastale F/2 – Unità collabenti. L’iscrizione in questa categoria, che comunque non è obbligatoria, rende un edificio collabente esente da tassazione come IMU, TASI e TARI.

L’utilizzo di un edificio collabente è possibile soltanto previa ristrutturazione che, nei casi di degrado estremo, può spesso coincidere con la sua demolizione. Lavori che possono ricadere nel Superbonus 110% per la riqualificazione energetica. Vediamo come funziona e quali sono i requisiti per recuperare un edificio collabente.

Superbonus: quali lavori sono ammessi?

Il Superbonus è una misura prevista dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) che mira a incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti. Consiste in un credito d’imposta che permette di recuperare il 110% della spesa sostenuta per gli interventi di riqualificazione che rientrano nella misura.

Gli interventi ammissibili con il Superbonus 110% sono i seguenti:

Sono quindi ammessi interventi riguardanti la demolizione e la ricostruzione di immobili fatiscenti, così come stabilito all’articolo 3 del Testo Unico per l’Edilizia che riporta:

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato sia dalle persone fisiche che dalle imprese, e può essere ceduto a terzi (banche, finanziarie, etc.) o utilizzato per ottenere una detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. La misura è stata confermata anche nella Legge di Bilancio 2023 ed è valida con un’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2023. Può essere utilizzata anche in combinazione con altre agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus mobili.

Recupero degli edifici collabenti con il Superbonus 110%: ecco i requisiti

Con la circolare n. 161/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti necessari affinché sia possibile usufruire del Superbonus 110% per gli edifici collabenti. In particolare, devono essere osservate due precise condizioni:

C’è però un grande vantaggio rispetto agli immobili delle altre categorie catastali, infatti se hai intenzione di ristrutturare un edificio collabente di classe F/2 non dovrai presentare l’Attestato di Prestazione Energetica, detto anche APE.

Oltre al Superbonus si può usufruire anche dell’Ecobonus o del Bonus Ristrutturazione a seconda delle necessità.

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