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Ecobonus: come dimostrare l'impianto di riscaldamento esistente

Per accedere all'Ecobonus è necessario dimostrare di avere già un impianto di riscaldamento a casa: ecco la documentazione da presentare per avere l'incentivo

28-10-2022 (Ultimo aggiornamento 15-04-2024)
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Alessandro Speziali

Dottore in Economia

Nel 2014 mi diplomo al Liceo Scientifico Leone XIII di Milano, e mi Iscrivo alla facoltà di Economia e Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove conseguo la laurea triennale nel Luglio 2017. Successivamente mi iscrivo al corso di laurea magistrale di economi...
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Reperire la documentazione necessaria per accedere agli incentivi edilizi può essere un grande ostacolo per chi non sa come muoversi in questo settore. Non sono pochi i documenti necessari per poter richiedere l’Ecobonus o per poter usufruire della cessione del credito.

Oltre all’attestazione della proprietà o della disponibilità dell’immobile, è importante dimostrare l’impianto di riscaldamento esistente. Vediamo, nello specifico, in cosa consiste questa dichiarazione e da chi farla compilare.

I requisiti essenziali per accedere all’Ecobonus

L’Ecobonus è un’agevolazione statale che può essere richiesta per lavori di efficientamento energetico nella propria abitazione, e dà diritto a una serie di agevolazioni, che vanno dal 50% al 110% nel caso del Superbonus per ville unifamiliari e non.

Per accedere a questo incentivo, l’immobile oggetto della ristrutturazione essere in possesso di specifici requisiti:

  • deve essere esistente;
  • deve essere dotato di un impianto di riscaldamento, già presente prima dell’inizio dei lavori.

Soltanto nell’installazione di un sistema fotovoltaico oppure, delle caldaie a biomassa e delle schermature solari non è richiesta la preesistenza dell’impianto di riscaldamento.

Come dimostrare l’esistenza dell’impianto di riscaldamento?

Dimostrare il primo requisito richiesto, cioè che l’edificio sia già esistente e non di nuova costruzione, è piuttosto semplice. La stessa Agenzia delle Entrate fornisce chiare indicazioni, ricordando che è sufficiente che l’immobile risulti accatastato o in corso di accatastamento al momento della richiesta di incentivo.
In alternativa, basterà esibire le ricevute che provino l’avvenuto pagamento di imposte sull’immobile, come l’IMU, laddove previste.

Ma come si fa a dimostrare che un edificio da sottoporre a ristrutturazione era già dotato di un impianto di riscaldamento esistente al momento dell’inizio dei lavori? A riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni esplicite.

È prassi far redigere all’impresa che esegue i lavori una dichiarazione attestante che l’immobile su cui si vanno a eseguire i lavori di riqualificazione energetica era già dotato in passato di impianto di riscaldamento.

Occorre sottolineare, però, che la dimostrazione dell’esistenza dell’impianto non è in realtà richiesta, come avviene invece per l’esistenza in vita dell’edificio.
Non c’è traccia infatti dell’indicazione di alcuna attestazione tra i documenti da esibire in caso di controlli.

Per eccesso di zelo, comunque, prima di dar vita a lavori di smantellamento che potrebbero eliminare ogni traccia dell’impianto preesistente, vi consiglio di raccogliere una cospicua documentazione fotografica dei dispositivi che compongono l’impianto.

Cosa fare se la casa non è dotata di impianto di riscaldamento?

Dal momento che molti edifici che necessitano di riqualificazione energetica sono del tutto sprovvisti di impianto di riscaldamento, perché magari si tratta di immobili di importanza storica, la domanda sorge spontanea: “come accedere all’Ecobonus in assenza di un impianto di riscaldamento?”.

Per rispondere dobbiamo prendere in considerazione il d. Lgs 48 del 10 giugno 2020, che rivoluziona la definizione di impianto termico rispetto al passato. Ora comprende qualsiasi impianto tecnologico fisso destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Questo include sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinati con impianti di ventilazione. Tuttavia, i sistemi esclusivamente dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria per singole unità immobiliari non sono considerati impianti termici​.

La normativa attuale consente di considerare come impianti termici anche dispositivi quali pompe di calore “aria-aria”, stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini, purché siano fissi. Questo ampliamento consente un accesso più esteso all’Ecobonus, a patto che si realizzi un risparmio energetico e si ottenga il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio​

L’accesso all’Ecobonus richiede che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento esistente prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Questa condizione è stata confermata anche per le unità edilizie collabenti, purché vi sia un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Tale necessità deve essere attestata da un tecnico qualificato​.

Insomma, si tratta di una vera e propria occasione per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Non rimane, quindi, che chiedere una serie di preventivi alle ditte edili per accedere all’Ecobonus e abbattere i costi di ristrutturazione. Su PagineGialle Casa puoi trovare con facilità quella più vicina alla tua zona, confrontando fino a 5 preventivi senza impegno.

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