Conto Termico 3.0: quando serve la diagnosi energetica per ottenere gli incentivi
Cos'è la diagnosi energetica e quando serve per il Conto Termico 3.0? Scopri gli obblighi, chi può redigerla e come ottenere l'incentivo.
Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Cosa si intende per diagnosi energetica
- La differenza tra APE e diagnosi energetica
- Quando è obbligatoria la diagnosi energetica per ottenere il Conto Termico
- Come funziona la diagnosi energetica per accedere al Conto Termico
Chi vuole accedere al Conto Termico 3.0 si trova spesso a fare i conti con un requisito che non tutti conoscono bene: la diagnosi energetica. Non è sempre obbligatoria, ma per alcuni interventi è una condizione indispensabile per ottenere l’incentivo. Introdotta dal D.M. 07/08/2025, la nuova versione del meccanismo ha definito con precisione quando questo documento deve essere prodotto, chi può redigerlo e se la spesa per farlo è a sua volta incentivabile.
Cosa si intende per diagnosi energetica
La diagnosi energetica è un’analisi tecnica approfondita che serve a capire come un edificio consuma energia e dove si possono ottenere risparmi concreti, basata su dati di consumo reali, misurati e tracciabili. Deve includere un’analisi costi-benefici degli interventi di miglioramento ipotizzabili e, ove possibile, tenere conto del costo del ciclo di vita dell’edificio, non solo dei semplici periodi di ammortamento.
La definizione di riferimento è quella contenuta nel D.Lgs. 102/2014, che la descrive come una procedura sistematica per ottenere una conoscenza adeguata del profilo energetico di un edificio, individuare le opportunità di risparmio e riferire sui risultati. In pratica, è una fotografia dettagliata dello stato attuale dell’immobile, con un’indicazione chiara di cosa conviene fare per abbassare i consumi.
La differenza tra APE e diagnosi energetica

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L’APE certifica la classe energetica di un immobile in un momento specifico; la diagnosi energetica è invece uno strumento di analisi e pianificazione che precede i lavori e valuta i margini di miglioramento con un’analisi costi-benefici. Si tratta di un certificato riconosciuto a livello nazionale, richiesto in caso di compravendita, locazione o fine lavori, e segue le norme del D.Lgs. 192/2005. La diagnosi energetica, per essere valida ai fini del Conto Termico, deve invece rispettare le norme UNI CEI EN 16247 e i criteri minimi dell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, oltre alle indicazioni dell’Allegato I del D.M. 07/08/2025. Nel contesto del Conto Termico i due documenti hanno ruoli distinti e non si sostituiscono: la diagnosi serve prima dell’intervento, l’APE va prodotto dopo.
Quando è obbligatoria la diagnosi energetica per ottenere il Conto Termico
La diagnosi è sempre obbligatoria per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache (II.A) e per la trasformazione dell’edificio in NZEB (II.D); per tutti gli altri interventi, l’obbligo scatta solo se i lavori interessano l’intero edificio e l’impianto ha una potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW. Gli altri interventi soggetti a questa regola includono la sostituzione degli infissi, l’installazione di pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa, impianti solari termici, scaldacqua a pompa di calore, allacci al teleriscaldamento e sistemi di microcogenerazione da rinnovabili. Se nessuna delle due condizioni ricorre, la diagnosi non è richiesta.
Ci sono poi casi in cui non è mai necessaria: quando si installano impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo oppure asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore che accedono tramite procedura di prenotazione, invece, la diagnosi deve essere allegata già al momento della prenotazione, non solo alla richiesta finale.
Come funziona la diagnosi energetica per accedere al Conto Termico

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Per essere valida ai fini del Conto Termico 3.0, la diagnosi deve rispettare le norme UNI CEI EN 16247 e i criteri minimi del D.Lgs. 102/2014, e può essere firmata esclusivamente da un EGE certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352. Non può essere redatta da qualsiasi tecnico abilitato: i requisiti sono definiti dall’articolo 12 del D.Lgs. 102/2014 e non ammettono deroghe.
Quanto ai costi, la diagnosi energetica rientra tra le spese agevolabili quando è obbligatoria. Per le Pubbliche Amministrazioni e le ESCo che operano per loro conto la spesa è incentivabile al 100%; per i privati, le cooperative di abitanti e le cooperative sociali l’incentivo copre il 50%. L’importo massimo riconoscibile si calcola moltiplicando la superficie utile riscaldata per un costo unitario che varia in base alla destinazione d’uso. Per gli edifici residenziali il costo unitario massimo è di 1,50 €/m² fino a 1.600 m², con un tetto di 10.000 euro; per gli altri edifici si arriva a 2,50 €/m² con un massimale di 13.000 euro. Per le Pubbliche Amministrazioni è inoltre prevista la possibilità di richiedere un contributo anticipato pari al 50% dell’importo massimo riconoscibile, per coprire i costi della diagnosi prima ancora di avviare i lavori.
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Domande frequenti:
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Cosa si intende per diagnosi energetica
È un'analisi tecnica basata su dati di consumo reali, che individua le opportunità di risparmio energetico di un edificio prima di avviare un intervento di efficientamento.
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Qual è la differenza tra APE e diagnosi energetica
L'APE certifica la classe energetica dell'edificio al termine dei lavori. La diagnosi energetica viene redatta prima dell'intervento e serve a pianificare gli interventi di miglioramento con un'analisi costi-benefici.
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Quando è obbligatoria la diagnosi energetica per ottenere il conto termico
È sempre obbligatoria per interventi di isolamento termico (II.A) e trasformazione in NZEB (II.D). Per gli altri interventi, scatta se i lavori riguardano l'intero edificio e l'impianto ha una potenza uguale o superiore a 200 kW.
