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Ristrutturare il bagno in economia con le detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione del bagno sono riservate solamente a determinate tipologie di interventi

Ultimo aggiornamento 15-04-2024
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Alessandro Speziali

Dottore in Economia

Nel 2014 mi diplomo al Liceo Scientifico Leone XIII di Milano, e mi Iscrivo alla facoltà di Economia e Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove conseguo la laurea triennale nel Luglio 2017. Successivamente mi iscrivo al corso di laurea magistrale di economi...
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BAGNO, DOCCIA

I lavori di ristrutturazione del bagno possono essere soggetti a detrazioni fiscali, in base alla tipologia di intervento che si deve effettuare.

In primo luogo, le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie relative al bagno interessano esclusivamente abitazioni o parti in comune di immobili ed edifici residenziali. Ne rimangono, quindi, esclusi i lavori effettuati su esercizi commerciali, laboratori e su tutti gli edifici che non sono destinati a uso abitativo.

Stabilita la destinazione d’uso dell’immobile, chi effettua lavori di ristrutturazione su di esso può richiedere fino al 31 dicembre 2018 (ora prorogata fino al 31 dicembre 2024) la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, sino alla cifra massima di 96 mila euro per il singolo immobile.

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Tale detrazione viene ripartita in dieci anni nella dichiarazione dei redditi.

Come usufruire della detrazione

Per usufruire delle agevolazioni del bonus ristrutturazione, è necessario che i pagamenti dei lavori vengano effettuati tramite bonifico bancario, e che venga specificato nella causale del versamento il riferimento alla normativa, che è contenuta nell’articolo 16 -bis del Dpr 917/1986.

La detrazione fiscale del 50% può essere richiesta da tutti i soggetti che sostengono le spese per gli interventi di rifacimento dell’ambiente domestico, ovvero è consentito solamente per i lavori applicati su abitazioni, strutture unifamiliari e condomini. Non è possibile quindi richiedere il bonus bagno per lavori effettuati su strutture utilizzate per attività commerciali, o per altri immobili destinati non ad uso abitativo. Sono quindi escluse anche le strutture ricettive del turismo, per cui però sussistono determinate agevolazioni specifiche per il settore. Possono quindi richiedere il sostegno tutti i soggetti che hanno un diritto reale sull’immobile, come i proprietari e i familiari, e sono incluse le imprese e altri enti

È necessario inoltre inserire i riferimenti alle persone coinvolte nella ristrutturazione, cioè il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello del beneficiario del pagamento, o eventualmente la sua partita IVA.

A questo punto, occorre delineare con precisione il quadro dei lavori di ristrutturazione che possono godere delle detrazioni e chiarire quali ne sono invece esclusi.

Interventi inclusi nelle detrazioni fiscali

Rientrano nelle detrazioni fiscali tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. 

Ci sono però casi in cui anche le spese di manutenzione ordinaria possono rientrare nel bonus. Se, ad esempio, per il rifacimento degli impianti si rende necessario, a causa dei lavori, rifare le piastrelle che sono state rovinate per accedere alle tubature, anche questa spesa diventa deducibile. Quindi, anche i lavori generalmente considerati di manutenzione ordinaria sono soggetti alle detrazioni se effettuati contemporaneamente a quelli di manutenzione straordinaria e se richiesti per facilitare questi ultimi.

Anche rifare il bagno con interventi di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e alla facilitazione della mobilità interna ed esterna all’abitazione per persone portatrici di handicap è interessata da detrazioni fiscali.

Nel caso si voglia ricorrere al montaggio di sanitari rialzati o di un lavabo senza ingombri sottostanti per permettere alla sedia a rotelle di avvicinarsi, si possono richiedere quindi le detrazioni.

La sostituzione della vasca da bagno con una doccia può essere detraibile nel momento in cui vengono fatti interventi di manutenzione straordinaria come l’adattamento dell’impianto idraulico ai nuovi sanitari o l’installazione di box dedicati a persone portatrici di handicap o non autosufficienti.

Anche nel caso in cui si decida di realizzare da zero un nuovo bagno all’interno di un edificio a destinazione residenziale è possibile richiedere le detrazioni fiscali, in questo caso per tutte le spese. Quindi dal posizionamento delle tramezze, agli impianti, fino alle piastrelle, ai sanitari e alla rubinetteria, tutti gli interventi sono soggetti a detrazione e agli incentivi di ristrutturazione. È necessario, tuttavia, che il bagno sia compreso all’interno delle mura dell’edificio e non si configuri come un ampliamento di esso.

Nel dettaglio, gli interventi che sono ammessi a questo sostegno sono:

  • Manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari;
  • Manutenzione ordinaria, ma solo sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • La stessa detrazione si può richiedere per la rimozione delle barriere architettoniche, e sono inclusi i lavori per la realizzazione di bagni per disabili;
  • Lavori similari effettuati nelle zone colpite da calamità naturali

È possibile portare in detrazione:

  • Opere di rinnovamento;
  • Messa a norma;
  • Rifacimento dell’impianto idrico-sanitario;
  • Spese relative a consulenza, redazione di documenti, progettazione e acquisto dei materiali, oltre alla posa in opera.

 

Interventi esclusi dalle detrazioni fiscali

Sostituire piastrelle o rubinetteria del bagno, così come ritinteggiarne le pareti, non dà diritto a richiedere la detrazione. Questi interventi si configurano infatti come manutenzione ordinaria qualora siano effettuati all’interno di un’abitazione.

Nel caso, invece, siano dedicati al rifacimento di parti in comune in un condominio, anche queste spese sono deducibili.

Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nell’Edilizia Libera, per cui non è prevista alcuna comunicazione al Comune, e non sono soggetti a detrazione, mentre per il rifacimento degli impianti e la manutenzione straordinaria è necessario richiedere e ottenere la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). In tutti i casi, le ristrutturazioni devono rispettare e garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari esplicati nel D.M. del 5 luglio 1975 e adempiere ai requisiti del Regolamento edilizio previsti dal proprio Comune.

Come richiedere la detrazione

Per poter richiedere l’accesso a questa particolare detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF, è indispensabile che i proprietari dell’immobile o i soggetti che hanno diritto alla detrazione sostengano i pagamenti per il rifacimento del bagno tramite metodi tracciabili, come l’utilizzo del bonifico bancario. I requisiti per beneficiare del bonus sono:

  • Procedere con il pagamento delle spese tramite un bonifico parlante, ovvero un bonifico che riporti tutti i dati sulla causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che chiede la detrazione, quello della ditta che ha svolto i lavori con relativa Partita IVA e tutti i dati sulla fattura. Deve essere quindi indicato in modo chiaro chi sono i soggetti coinvolti e chi stai chiedendo la detrazione del 50%;
  • Per poter chiedere questo sostegno è necessario comunque avere tutti i permessi per la ristrutturazione, che possono essere richiesti al Comune dove si trova l’immobile. Può essere necessario quindi anche presentare la CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori. Questi permessi sono necessari per qualsiasi lavoro di tipo straordinario;
  • Per chiedere questa agevolazione è necessario indicare in dichiarazione dei redditi tutti i dati relativi alla spesa, la tipologia di lavoro svolto, i dati catastali dell’immobile e l’eventuale numero di rate richieste.
  • Conservare tutti i documenti visti sopra è importante non solo per poterli presentare dichiarazione dei redditi e per chiedere il bonus, ma anche per provare la sussistenza delle spese in caso di eventuali controlli successivi.

Bonus Mobili e arredi

Infine, per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno è possibile richiedere le detrazioni fiscali per il 50%, per un tetto massimo di spesa di 10.000 €.

Anche in questo caso però, la possibilità di richiedere le detrazioni è soggetta ad alcune restrizioni. In primo luogo, per le abitazioni private l’acquisto mobili deve essere contestuale a interventi di manutenzione straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia.

Sono quindi ancora una volta esclusi dalla normativa gli interventi di manutenzione ordinaria, come la ritintura o la sostituzione della rubinetteria.

Se i mobili venissero acquistati in questi contesti, non potrebbero essere richieste detrazioni. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione siano invece effettuati anche in un’altra parte dell’immobile, e non direttamente nel bagno, le spese per i mobili del bagno saranno comunque detraibili.

Allo stesso modo, effettuando interventi di manutenzione straordinaria nel bagno e richiedendo per questi il bonus per la ristrutturazione edilizia, si possono acquistare mobili per le altre stanze usufruendo del bonus mobili.

Anche per usufruire del Bonus Mobili è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito o di debito; non sono ammessi contanti e assegni.

Ma quanto costa rifare un bagno?

Naturalmente, la risposta non può essere univoca, in quanto le spese variano in base agli interventi stabiliti, ai materiali scelti, al tipo di sanitari e al costo della manodopera per la ristrutturazione, l’installazione, ad esempio, di un nuovo box doccia e il rifacimento eventuale degli impianti idraulico ed elettrico.

Inoltre, la spesa cresce anche in base alla metratura del bagno stesso. In media, si spendono dai 3 agli 8 mila euro, sanitari inclusi.
Per risparmiare, oltre a usufruire di bonus e detrazioni fiscali, il consiglio è quello di contattare più aziende e richiedere dei preventivi dettagliati che possano fornire un quadro completo della situazione e, solo successivamente, decidere a quali professionisti del settore rivolgersi.

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