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Controllo efficienza caldaia e climatizzatori: come si esegue e quali sono le regole

Quali sono i controlli di efficienza per l'impianto termico? Chi è il responsabile? E come si compila il Rapporto di Controllo? Ecco tutte le risposte

27-12-2021 (Ultimo aggiornamento 10-07-2024)
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Sono un esperto idraulico con più di qualche decennio di esperienza nel settore. Come tutti, ho iniziato la mia carriera come apprendista, questo mi ha permesso di acquisire ampie conoscenze a bilità pratiche che, messe al servizio della mia professione, mi hanno portato ad aprire un’attività i...
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Caldaia e climatizzatori sono elementi cruciali dell’impianto termico. Per Legge (D.P.R. 74/2013) è obbligatorio controllare la loro efficienza energetica. Oltre a essere un obbligo, questa attività garantisce comunque enormi vantaggi, come la riduzione del consumo energetico domestico, il risparmio in bolletta, la tutela della salute degli inquilini e la prevenzione di multe e sanzioni. Quindi, il controllo dell’impianto termico non solo è necessario ma è anche conveniente.

Cos’è un impianto termico

Per comprendere appieno la normativa, occorre chiarire cos’è un impianto termico. Si tratta di un impianto destinato alla climatizzazione invernale ed estiva di un immobile e può eventualmente permettere anche la produzione di acqua calda. Un impianto termico è quindi caratterizzato da climatizzatori e caldaie. Caminetti e stufe rientrano nell’impianto se la somma delle potenze nominali è pari o maggiore a 5 kW. Per esempio, se si ha una stufa a pellet da 3 kW e un impianto da 10 kW, la stufa a pellet rientra nell’impianto così come gli altri eventuali apparecchi presenti nell’abitazione. Quando si ha un impianto di questo tipo, si devono eseguire i corretti controlli.

Controlli impianto termico: responsabilità

Il responsabile dell’impianto deve occuparsi del controllo e della manutenzione. Normalmente, all’interno di un’abitazione con impianto di riscaldamento autonomo, il responsabile è il proprietario. Se l’immobile è in locazione, il responsabile è la persona in affitto. Nei condomini con riscaldamento centralizzato, invece, l’obbligo dei controlli è dell’amministratore condominiale. Anche gli edifici aziendali hanno un responsabile, ovvero l’amministratore delegato della società o il titolare dell’azienda. Il responsabile può sempre delegare una terza persona per tutti gli obblighi. In questo caso, si parla di “terzo responsabile”, che deve avere i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37. Quest’onere può essere anche demandato a tecnici e ditte specializzate e abilitate per questo tipo di attività. Dopo aver ricevuto l’incarico, il terzo responsabile diventa responsabile dell’impianto termico e può anche rischiare sanzioni in caso di negligenze e irregolarità.

Controllo efficienza impianto termico: caratteristiche

Il controllo dell’efficienza energetica deve rispettare l’articolo 8 del DPR 74/2013. Dopo aver effettuato l’attività, i risultati devono essere riportati nel Rapporto di Controllo dell’Efficienza Energetica, da inserire nell’apposito libretto dell’impianto termico, un documento cruciale da avere sempre a disposizione anche per eventuali controlli da parte delle autorità.

Il Rapporto può essere di quattro tipi, in base al tipo di apparecchio da controllare:

  1. Caldaie: obbligatorio nel caso in cui la potenza termica sia maggiore di 10 kW, da realizzare ogni 1 o 4 anni, in base all’alimentazione e potenza della caldaia.
  2. Climatizzatori, condizionatori e pompe di calore: il controllo deve essere eseguito se la potenza termica dell’impianto è superiore a 12 kW, ogni 2 o 4 anni.
  3. Impianto di teleriscaldamento: controllo da eseguire se la potenza è superiore a 10 kW; da effettuare ogni 4 anni.
  4. Impianti di cogenerazione: ovvero quelli che producono sia energia elettrica che termica, i controlli si eseguono ogni 4 anni.

I più diffusi sono i primi due. I controlli si eseguono con una frequenza precisa; per sapere qual è quella da seguire nel proprio immobile, bisogna seguire le indicazioni fornite dall’installatore e dal manutentore, come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Può essere annuale, biennale o quadriennale in base all’impianto. Il MISE ha fornito una Guida per la compilazione del Rapporto di Controllo dell’Efficienza. Inoltre, bisogna fare particolarmente attenzione alle normative regionali per il controllo dell’efficienza. In particolare, Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte hanno stabilito delle regole locali.

Oltre al controllo dell’efficienza energetica, la normativa prevede anche l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti termici, che consiste in una serie di interventi periodici volti a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. Questa manutenzione deve essere effettuata da tecnici qualificati e comprende operazioni come la pulizia, la verifica dei componenti e la sostituzione di eventuali parti usurate.

Inoltre, per le caldaie e i generatori di calore alimentati a combustibile, è obbligatorio anche il controllo dei fumi, comunemente noto come “bollino blu”, che verifica l’emissione di sostanze inquinanti e la sicurezza dell’impianto. La frequenza di questi controlli varia a seconda del tipo di impianto e delle normative regionali. Ad esempio, in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte sono in vigore specifiche regolamentazioni che prevedono scadenze e modalità diverse per i controlli e la manutenzione degli impianti termici. È quindi fondamentale informarsi sulle normative locali per rispettare gli obblighi di legge ed evitare sanzioni.

Non tutti i professionisti possono eseguire questi controlli; bisogna affidarsi sempre a ditte abilitate ai sensi del Decreto n. 37 del Mise del 22 gennaio 2008. Su Pagine Gialle Casa è possibile rintracciare le ditte della propria zona e chiedere un preventivo personalizzato online per capire anche quanto costa eseguire i controlli necessari.

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