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Controllo efficienza caldaia e climatizzatori: come si esegue e quali sono le regole

Quali sono i controlli di efficienza per l'impianto termico? Chi è il responsabile? E come si compila il Rapporto di Controllo? Ecco tutte le risposte

27-12-2021
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Caldaia e climatizzatori sono elementi cruciali dell’impianto termico. Per Legge (D.P.R. 74/2013) è obbligatorio controllare la loro efficienza energetica, ma al di fuori di questo, l’attività garantisce comunque enormi vantaggi, per esempio consente di ridurre il consumo casalingo di energia e quindi avere un risparmio in bolletta, tutela la salute degli inquilini della casa, permette di evitare multe e sanzioni. Quindi il controllo dell’impianto termico non solo è necessario ma è anche conveniente.

Cos’è un impianto termico

Per di addentrarsi nella normativa, occorre capire bene cos’è un impianto termico. Innanzitutto si tratta di un impianto destinato a climatizzazione invernale ed estiva di un immobile, eventualmente può permettere anche la produzione di acqua calda. Un impianto termico è quindi caratterizzato da climatizzatori e caldaie. Caminetti e stufe rientrano nell’impianto se la somma delle potenze nominali è pari o maggiore a 5 kW. Per esempio, se si ha una stufa a pellet da 3 kW e un impianto da 10 kW allora la stufa a pellet rientra nell’impianto così come gli altri eventuali apparecchi presenti nell’abitazione. Quando si ha un impianto di questo tipo si devono eseguire i corretti controlli.

Controlli impianto termico: responsabilità

Il responsabile dell’impianto deve occuparsi del controllo e della manutenzione. Normalmente all’interno di un’abitazione dove l’impianto di riscaldamento è autonomo, il responsabile è il proprietario. Se l’immobile è in locazione, il responsabile è la persona in affitto. Nei condomini con riscaldamento centralizzato, invece, l’obbligo dei controlli è dell’amministratore condominiale. Anche gli edifici aziendali hanno un responsabile, ovvero l’amministratore delegato della società oppure il titolare dell’azienda. Il responsabile può sempre delegare una terza persona per tutti gli obblighi. In questo caso si parla di “terzo responsabile” che però deve avere i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37. Infatti, quest’onere può essere anche demandato a tecnici e ditte specializzate e abilitate per questo tipo di attività. Dopo aver ricevuto l’incarico, diventa quindi responsabile dell’impianto termico e può anche rischiare sanzioni in caso di negligenze e irregolarità.

Controllo efficienza impianto termico: caratteristiche

Il controllo dell’efficienza energetica deve rispettare l’articolo 8 del DPR 74/2013. Dopo aver effettuato l’attività, i risultati devono essere riportati all’interno del Rapporto di Controllo dell’Efficienza Energetica, da inserire nell’apposito libretto dell’impianto termico, un documento cruciale da avere sempre a disposizione anche per eventuali controlli da parte delle autorità.

Il Rapporto può essere di quattro tipi in base al tipo di apparecchio da controllare:

  1. Caldaie: obbligatorio nel caso in cui la potenza termica è maggiore di 10 kW, da realizzare ogni 1 o 4 anni, in base all’alimentazione e potenza della caldaia
  2. Climatizzatori, condizionatori e pompe di calore: il controllo deve essere eseguito se la potenza termica dell’impianto è superiore a 12 kW ogni 2 o 4 anni
  3. Impianto di teleriscaldamento: controllo da eseguire se la potenza è superiore a 10 kW; da effettuare ogni 4 anni
  4. Impianti di cogenerazione: ovvero quelli che producono sia energia elettrica che termica, i controlli si eseguono ogni 4 anni

I più diffusi sono i primi due. I controlli si eseguono con una frequenza precisa, per sapere qual è quella da seguire nel proprio immobile bisogna seguire le indicazioni fornite dall’installazione e dal manutentore, proprio come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Può essere annuale, biennale o quadriennale in base all’impianto. Il Mise ha fornito una Guida per la compilazione del Rapporto di Controllo dell’Efficienza. Inoltre, bisogna fare particolarmente attenzione alle normative regionali per il controllo dell’efficienza. In particolare, Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte hanno stabilito delle regole locali.

Non tutti i professionisti possono eseguire questi controlli, bisogna affidarsi sempre a ditte abilitate ai senti del Decreto n. 37 del Mise del 22 gennaio 2008. Su Pagine Gialle Casa è possibile rintracciare le ditte della propria zona e chiedere un preventivo personalizzato online in modo da capire anche quanto costa eseguire i controlli necessari.

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