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Bonus combinato sisma-eco: come funziona

Chi può richiedere l'agevolazione combinata sisma-eco? A quanto ammonta il bonus e quali sono i documenti di riferimento? Ecco le risposte e tutti i dati necessari

17-12-2020 (Ultimo aggiornamento 14-06-2021)
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i requisiti e le procedure per ottenere l’agevolazione combinata per il proprio immobile, cioè quella che unisce il sismabonus e l’ecobonus. Si può usufruire dell’aiuto a prescindere dalla tipologia di edificio o abitazione. I chiarimenti dell’ente sono stati pubblicati all’interno della risposta numero 549 del 13 novembre 2020 a cui si fa un chiaro riferimento al bonus combinato sisma-eco.

Caratteristiche del bonus sisma-eco: a quanto ammonta

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus può coprire due percentuali di spesa:

  • l’80% delle spese ammissibili sostenute per il passaggio dell’edificio ad una classe di rischio sismico inferiore
  • l’85% delle spese ammissibili sostenute per passare a due classi di rischio sismico inferiori

Quindi occorre presentare tutta la documentazione necessaria e soprattutto l’attestato relativo alla classe di rischio sismico di partenza.

L’agevolazione totale sisma-eco viene suddivisa in 10 quote di uguale importo pagate annualmente. L’importo massimo che si può ottenere è di 136 mila euro.

Bonus sisma-eco: requisiti e beneficiari

L’agevolazione spetta a chi ha un reddito di impresa per i lavori sull’immobile. Non ha importanza la qualificazione energetica del sito oggetto dell’agevolazione, che si applica ad edifici strumentali, beni patrimoniali e beni merce. Inoltre, i lavori devono riguardare le parti comuni condominiali e devono essere localizzate in specifiche zone sismiche, caratterizzate dai numeri 1, 2 e 3.

Devono quindi riguardare la riduzione del rischio sismico dell’edificio e l’efficientamento energetico. Con parti comuni ci si riferisce a quelle tra più unità immobiliari e non quelle possedute da più persone. Questo è chiarito nel seguente passaggio tratto dalla risposta n.419 del 29 settembre 2020:

“la locuzione parti comuni di edificio residenziale deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori”

Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti IRES ma la cosa più importante è che riguardi una parte comune e l’involucro con un’incidenza maggiore del 25% della superficie lorda. Se invece l’immobile non ha parti comuni allora il proprietario non può accedere al bonus combinato, ma può richiedere i bonus separati, ecobonus e sismabonus.

Non è rilevante il numero di proprietari dell’immobile al fine del beneficio. Ma è sufficiente presentare l’esistenza di diverse unità abitative, quindi accatastate in modo distinto.

Quadro normativo e riferimenti

La risposta n.549 del 13 novembre 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha per oggetto il contributo legato all’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. (Detrazione bonus combinato sisma-eco). La nota si riferisce all’efficientamento energetico combinato all’adeguamento sismico delle parti comuni – quindi per esempio condominiali – di un edificio di cui si è proprietari.

Nel testo si fa un vero e proprio esempio: la società chiede se si può avere accesso al bonus anche per altri lavori di efficientamento come la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio (Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta 13 novembre 2020, n. 549).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate dice che bisogna fare riferimento al quadro normativo. La Legge di Bilancio del 2018 aveva introdotto un riferimento a questa opportunità (comma 2-quater.1 all’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013).

Per approfondire ulteriormente la questione è poi possibile consultare la circolare n.19/E pubblicata nel 2020. Queste erano le specifiche per richiedere e ottenere il contributo combinato sisma-eco.

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