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Diagnosi energetica, a chi rivolgersi e quando farla

La diagnosi energetica è uno strumento volto a migliorare l'efficienza energetica di un edificio o immobile residenziale. Ecco tutto quello che serve sapere.

08-02-2017 (Ultimo aggiornamento 15-06-2021)
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La diagnosi energetica è un’analisi approfondita relativa ai consumi energetici di un edificio, che sia del tipo residenziale, pubblico o relativo ad un’impresa. Viene chiamata anche come audit energetico e si configura come un primo passaggio fondamentale all’interno di un processo di riqualificazione energetica. L’obiettivo ultimo della valutazione del fabbisogno energetico di un edificio è individuare il rapporto tra costi e benefici. Questo consentirà di poter prospettare interventi utili, volti a migliorare e potenziare i consumi. Per poter richiedere un’analisi di questo tipo bisogna rivolgersi a specifiche figure professionali. Il Mise ha stabilito difatti che a partire dal 19 luglio 2016 potranno essere considerate valide solo le diagnosi effettuate da Esperti in gestione dell’energia (EGE), Società di Servizi Energetici (ESCo) o Auditor Energetici. Questi ultimi dovranno aver ottenuto la certificazione e l’abilitazione necessarie per poter procedere. A questi spetterà il compito di procedere con un iter composto da tre differenti fasi: prima verrà analizzato lo stato di fatto, ovvero il rilevamento dei consumi allo stato attuale partendo dai resoconti storici.

Ai fini della diagnosi energetica, si procede prendendo in esame le bollette degli ultimi anni, relative ai consumi di elettricità e riscaldamento. Si studierà anche la tipologia di contratto stipulata con le varie forniture. In questo modo si otterrà una stima dei consumi medi dell’intero edificio. Successivamente si procede con uno studio più dettagliato che prevede l’utilizzo di strumenti specifici, software e programmi computerizzati come la simulazione dinamica degli edifici. Con questa tipologia di software è possibile difatti ipotizzare i miglioramenti in termini di efficienza energetica riferiti ai singoli interventi di riqualificazione. Per un’analisi approfondita si ricorre spesso anche a termoflussimetri e termocamere. In questa fase saranno oggetto di indagine tre variabili: le misure ambientali interne ed esterne, in rapporto al benessere riscontrato da chi occupa l’edificio. Tali misurazioni tengono conto della temperatura, del grado di ventilazione e del livello di umidità, sia fuori che dentro l’immobile stesso. Si misurano poi le variabili relative all’impianto, quindi riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria. Infine si prendono in considerazione le misure relative all’involucro fisico: tipologie di infissi, caratteristiche di solai e pareti esterne.

Una volta individuati i consumi reali e le possibili dispersioni e sprechi di energia, sarà lo stesso professionista a redigere un documento dettagliato in cui saranno indicate le soluzioni mirate e concrete per aumentare l’efficienza energetica dell’edificio. Queste soluzioni possono interessare solo gli impianti, alcune parti dell’edificio o l’intero involucro. La valutazione tiene conto della fattibilità a livello tecnico dei singoli interventi, degli eventuali bonus fiscali a disposizione, delle spese necessarie e dei tempi in cui l’investimento verrà ammortizzato grazie al risparmio energetico. Bisogna sempre considerare che, anche se inizialmente saranno affrontati dei costi non indifferenti, nel tempo questi verranno recuperati grazie a bollette ridotte a parità di migliori condizioni energetiche. Ma quali sono i soggetti sottoposti all’obbligo di diagnosi energetica? Esistono in realtà delle norme specifiche a cui attenersi, le quali stabiliscono con chiarezza gli enti preposti all’obbligo. Nello specifico si fa capo alla direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico”, confluita poi nel decreto legislativo n° 102/2014. L’obbligo riguarda tutte le grandi imprese con un numero di dipendenti pari almeno a 250 e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sono sottoposte all’obbligo di diagnosi energetica anche le piccole e medie imprese per le quali si rilevi un forte consumo energetico. La norma dettaglia ulteriormente che deve esservi un rapporto tra costo dell’energia impiegata e fatturato annuo pari al 3%. Inoltre deve esserci un consumo energetico di almeno 2,4 GWh di energia. Bisogna specificare che questo obbligo è oramai scaduto dal 5/12/2015. Le sanzioni amministrative previste per chi non ha ancora provveduto ad adempiere alla stesura della relazione vanno da 4.000 a 40.000 euro. Tale procedura interessa poi tutti gli edifici pubblici e ad uso pubblico sottoposti a progetti di ristrutturazione edilizia o termica. Questi devono riguardare una porzione pari al 15% della superficie esterna dell’immobile che racchiude l’intero volume lordo riscaldato. Per gli immobili residenziali, ad esempio i condomini, la situazione viene regolamentata dal Decreto Requisiti Minimi, il D.M. 26 giugno 2015, con il quale si è attuata la Legge n° 90/2013. La valutazione del fabbisogno energetico risulta obbligatoria qualora venga effettuato uno di questi interventi: distacco dall’impianto centralizzato, ristrutturazione o nuova installazione di un impianto di riscaldamento che abbia una potenza superiore a 100 kW

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