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Cessione immobile entro 5 anni dalla ristrutturazione con Superbonus: c'è plusvalenza?

Cosa succede se si vuole rivendere un immobile ristrutturato col Superbonus? Scopriamo a quanto ammonta la plusvalenza in caso di rivendita e le eccezini

15-02-2024

Alessia Mancini

Content manager e blogger

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La recente evoluzione delle detrazioni fiscali relative al Superbonus ha suscitato un interesse crescente per le implicazioni finanziarie legate alla vendita di immobili ristrutturati con questa agevolazione. Con la riduzione graduale dell’aliquota, scesa al 70% nel 2024, sorge una domanda cruciale: cosa accade se si decide di vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%? La nuova Legge di Bilancio prevede la restituzione di una parte dell’agevolazione ottenuta. Scopriamo qual è la tassazione applicata e quali sono le eccezioni.

Casa ristrutturata con Superbonus? Ecco cosa succede in caso di vendita

La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio, introduce delle modifiche significative riguardanti le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili agevolati con il Superbonus.

Nel caso in cui la vendita avvenga entro i primi 10 anni successivi alla conclusione dei lavori, sarà applicata un’imposta sostitutiva del 26% sull’imposta sul reddito. L’obiettivo di questa disposizione è scoraggiare le vendite speculative di immobili che hanno beneficiato del Superbonus.

Un’altra novità riguarda la determinazione dei costi relativi agli immobili. Nel computo dei costi non saranno inclusi quelli riguardanti gli interventi del Superbonus con agevolazione al 110%, nel caso in cui il beneficiario abbia optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Dopo il quinto anno, i costi potranno essere considerati per il 50% delle spese.

Plusvalenza Superbonus: quali sono le eccezioni previste

Nel testo della Legge di Bilancio 2024, sono previste alcune deroghe all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle vendite entro 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati dal Superbonus.

Ad essere esclusi sono innanzitutto gli immobili acquisiti per successione. La stessa eccezione vale per le unità immobiliari che sono adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla vendita.

Qualora il periodo trascorso tra l’acquisto o la costruzione dell’immobile e la sua vendita sia inferiore a 10 anni, il requisito verrà valutato su tale intervallo temporale.

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