Un architetto può fare l’amministratore di condominio? Cosa sapere e quali sono i pro e contro
Un architetto può svolgere anche l'attività di amministratore di condominio? L'esperto spiega nel dettaglio quando è possibile e quali vantaggi può apportare

Dario Marigliani
Architetto
- In quali casi l’architetto può fare l’amministratore di condominio
- Perché scegliere un architetto come amministratore di condominio? Vantaggi
- Svantaggi dell’avere un architetto come amministratore di condominio
L’architetto può essere anche l’amministratore di un condominio, ma solo in alcune circostanze. Gestire un condominio, infatti, richiede competenze tecniche, amministrative e organizzative e spesso un professionista può dare un valore in più soprattutto quando occorre effettuare ristrutturazioni e interventi edilizi di ogni tipo. Ma quando è possibile ricoprire entrambi i ruoli? E in quali casi questa scelta è vantaggiosa? In questo articolo vediamo quando un architetto può fare anche l’amministratore, quali sono i pro e i contro e come evitare problemi legati al conflitto di interesse.
In quali casi l’architetto può fare l’amministratore di condominio

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L’architetto può fare l’amministratore di condominio secondo quanto previsto dall’art. 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, purché possieda i requisiti di onorabilità richiesti e, se non è condomino, abbia anche i requisiti di formazione e titoli stabiliti dalla legge.
Nello specifico l’amministratore di condominio deve:
- Godere dei diritti civili
- Non avere condanne penali
- Avere il diploma di scuola superiore
- Frequentare un corso di formazione specifico di almeno 72 ore e ottenere la qualifica
Quindi, se un architetto vuole svolgere anche questa attività dovrebbe seguire una formazione specifica, a meno che non si parli di amministratore di condominio interno. In questo caso, l’architetto che vuole amministrare è anche il proprietario di una delle unità immobiliari dello stesso palazzo e non è tenuto ad avere il diploma o la formazione specifica. Per esempio, può capitare che un architetto scelga di fare l’amministratore dell’edificio in cui vive e dove possiede casa. Questo è possibile e anche vantaggioso per tutti i condomini perché il professionista è maggiormente integrato con la vita condominiale, ne conosce le problematiche e può risolverle in tempi più veloci, abitando al suo interno.
Perché scegliere un architetto come amministratore di condominio? Vantaggi

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Quando l’amministratore è anche un architetto il condominio ottiene, in un’unica figura, competenze di gestione economica e preparazione tecnico-edilizia. In questo contesto, troviamo diversi vantaggi, il primo è sicuramente legato alla gestione tecnica degli interventi di manutenzione straordinaria, come ristrutturazioni delle parti comuni o del singolo appartamento.
L’architetto padroneggia perfettamente computi metrici e altre pratiche edilizie oltre a poter gestire la direzione dei lavori in modo che tutto venga gestito in modo corretto e nei tempi previsti. Durante un rifacimento di facciata o l’installazione del cappotto termico non serve ingaggiare un progettista esterno: l’amministratore-architetto redige la documentazione e coordina le imprese. Si potrebbe anche avere un risparmio per ciò che riguarda la parcella professionale. Ricordiamo che l’amministratore può decidere se fare alcuni lavori in autonomia.
Un altro vantaggio è legato alla sua conoscenza dei bonus edilizi e altri incentivi per i condomini e la veloce preparazione di tutte le pratiche per ottenere le agevolazioni. Inoltre, un architetto è tenuto a rimanere aggiornato su diversi temi che interessano anche i condomini come i requisiti CAM dei materiali per gli interventi edilizi ed eventuali direttive europee e nazionali per la transizione energetica. Può quindi essere una guida salda, disponibile e competente per mantenere l’edificio stabile, sicuro e al passo coi tempi per tutto ciò che riguarda l’efficienza energetica. Inoltre, con il corso e la qualifica sviluppa anche competenze lato amministrativo, completando così il suo curriculum e la preparazione necessaria per soddisfare tutte le esigenze del condominio.
Svantaggi dell’avere un architetto come amministratore di condominio
Affidare la gestione del condominio a un architetto offre numerosi benefici, che abbiamo già visto, ma anche alcune potenziali problematiche che è meglio non ignorare. Innanzitutto, il conflitto di interessi è un rischio da valutare: quando l’amministratore è anche progettista, può trovarsi nella doppia veste di committente e fornitore. Se propone opere straordinarie potrebbe poi candidarsi come direttore dei lavori, una situazione lecita, ma che richiede assemblee molto trasparenti e delibere separate per evitare contestazioni. In caso di controversie, la Cassazione (tramite la sentenza 21996/2022) ha ricordato che i condomini possono impugnare le delibere quando il professionista‐amministratore non si astiene dal voto su incarichi che lo riguardano direttamente.
Un altro rischio è legato al sovraccarico di responsabilità concentrate tutte in una sola persona che potrebbe rallentare le attività. Se un singolo professionista si deve occupare della riscossione delle quote, della gestione delle pratiche edilizie e dell’amministrazione contabile rischia di andare in burn-out e aumentano i rischi di errore.
Un problema analogo si presenta quando si parla di aggiornamento e formazione: un architetto segue l’aggiornamento CFP per la propria professione, ma l’amministratore deve anche restare al passo con fisco, privacy, sicurezza dei dati, norme antiriciclaggio e gestione del personale. Se queste competenze non vengono curate con la stessa costanza, il condominio rischia sanzioni amministrative.
Insomma, i due ruoli possono coesistere ma prima di scegliere l’amministratore di condominio è utile valutare molto bene i pro e contro.
Scopri di più: Amministratore di condominio, chi è e come sceglierlo
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Domande frequenti:
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Un architetto può svolgere l'attività di amministratore di condominio?
Sì, un architetto può essere anche amministratore di condominio secondo quanto stabilito dall’art. 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, purché possieda i requisiti di onorabilità e formazione.
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Quali sono i requisiti per poter esercitare l'attività di amministratore di condominio?
Per esercitare come amministratore di condominio servono: maggiore età, godimento dei diritti civili, diploma di scuola secondaria, formazione iniziale e aggiornamento periodico secondo la legge 220/2012.