Ascensori e accessibilità: cosa dice la normativa
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Ascensori e barriere architettoniche: cosa prevede la normativa sull’accessibilità

Gli ascensori offrono grande supporto nella mobilità, soprattutto negli edifici che presentano più piani: cosa dice la normativa sulle barriere architettoniche

27-10-2025
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Gli ascensori sono un elemento essenziale per la mobilità, poiché rendono facilmente raggiungibili da tutti i piani più alti dell’edificio, anche per coloro che hanno problemi di mobilità. Contribuiscono, quindi, all’accessibilità e si rivelano, spesso, indispensabili.

Gli edifici con un ascensore integrato hanno un valore maggiore. Pur non essendo obbligatorio, quindi, è ritenuto importante, non solo perché aumenta il comfort percepito, ma anche perché elimina una delle principali cause di esclusione per chi ha difficoltà motorie, per gli anziani, per chi i genitori con i passeggini. Rende possibile la fruizione di ogni piano e di tutti gli spazi presenti ed eliminano le principali barriere architettoniche.

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L’installazione di ascensori deve essere eseguita tenendo conto della normativa vigente in Italia e in Europa, che mira all’abbattimento delle barriere architettoniche e a garantire. Nel dettaglio, si deve far riferimento alla Legge 13/1989, al Decreto Ministeriale 236/89 e alla norma europea UNI EN 81-70. Scopriamo cosa affermano.

Normativa di riferimento per la realizzazione degli ascensori e l’abbattimento delle barriere architettoniche

Ascensore

Shutterstock

La prima legge a cui occorre fare riferimento quando si parla di barriere architettoniche è la legge 13/1989 e il suo decreto ministeriale attuativo, il D.M. 236/89, che impone la rimozione degli ostacoli e delle barriere pubbliche in tutti gli edifici pubblici e privati.

Questa normativa stabilisce 3 criteri fondamentali da rispettare: visitabilità dei luoghi, accessibilità per chi ha capacità motoria o sensoriale ridotta e adattabilità. Si applica a tutti gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Tante le possibili barriere architettoniche individuate e che devono essere rimosse se presenti. Per quanto riguarda gli ascensori, ad esempio, sono considerati inadatti e fuori regola tutti quelli dagli spazi troppo piccoli. L’assenza dell’ascensore può essere considerata una barriera architettonica.

Per quanto riguarda i condomini, si deve tener conto anche della Legge 220/2012, che ha stabilito delle norme da seguire per abbattere le barriere architettoniche.

L’installazione di un ascensore in condominio rappresenta un modo per eliminare una barriera architettonica o, in ogni caso, un ostacolo. La decisione della sua installazione può essere presa dall’assemblea condominiale dalla metà più uno dei millesimi o dei partecipanti all’assemblea, su sussistono i requisiti tecnici.

In alternativa, si può optare per delle soluzioni alternative come l’installazione di un servoscala o di un ascensore realizzato appositamente per i disabili. In questo modo si permette a tutti i condomini di usufruire degli spazi presenti senza difficoltà.

La ripartizione della spesa deve essere ripartita tra i condomini, se l’approvazione è avvenuta in assemblea condominiale. Nel caso venga installato un ascensore, un montascale o altre soluzioni che mirano a condurre la persona con difficoltà motorie al suo appartamento, senza che ci sia stata l’approvazione condominiale, la spesa viene sostenuta dalla persona che ha necessità della soluzione o da un suo tutore. In ogni caso, l’installazione può essere eseguita solo se non altera sicurezza e decoro dell’edificio.

Da non dimenticare la UNI EN 81-70, la norma europea che mira a regolare la costruzione e l’installazione degli ascensori per assicurarne la sicurezza e, nel dettaglio, l’accessibilità.

La norma stabilisce le caratteristiche che deve avere un ascensore considerato accessibile, disponendo regole per le dimensioni dell’intera cabina, per le porte, per la pulsantiera e per le segnalazioni che devono essere presenti.

Quali caratteristiche deve avere un ascensore per essere accessibile

Ascensore

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Stando alla normativa vigente, italiana ed europea, le dimensioni dell’ascensore devono essere tali da permetterne l’utilizzo a chiunque e permettere l’accesso di una sedia a rotelle o di una carrozzina.

Le dimensioni della cabina possono variare in base al tipo di edificio, se residenziale di nuova costruzione, se non residenziale o se si tratta di un edificio già esistente. In quest’ultimo caso, le dimensioni possono essere più ridotte.

Anche le porte dell’ascensore devono avere specifiche caratteristiche. Si devono aprire e chiudere in maniera automatica, in modo da garantire il passaggio in maniera agevolata. Apertura e chiusura devono essere rese sicure, grazie a sistemi che permettono l’arresto del movimento delle porte o l’inversione della chiusura se il vano è occupato.

La pulsantiera deve essere posizionata ad un’altezza adeguata, tra i 90 e i 110 cm, con numerazione in rilievo con la presenza della segnalazione in Braille. Deve esserci una luce d’emergenza, un campanello d’allarme e una segnaletica che indica il piano corrente e la direzione dell’ascensore. L’arrivo al piano e l’imminente apertura delle porte deve essere indicata attraverso una segnalazione sonora.

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Domande frequenti:

  • Quali sono le norme di riferimento per l'accessibilità dell'ascensore?

    La normativa di riferimento per l'installazione e l'accessibilità degli ascensori è composta dalla Legge 13/1989, il D.M. 236/90 e la Legge 220/2012. Da non dimenticare la UNI EN 81-70.

  • Quali dimensioni deve avere la cabina dell'ascensore per essere accessibile?

    Le dimensioni della cabina variano in base al tipo di edificio. Nel caso di edifici già esistenti e dati le dimensioni possono essere leggermente ridotte, altrimenti deve essere profonda 1,20 metri.

  • L'ascensore può essere installato in un condominio?

    L'installazione di un ascensore è possibile in un condominio di un palazzo già esistente, purché sussistano le condizioni tecniche per la sua realizzazione. La decisione viene presa dall'assemblea condominiale, con l'approvazione della metà più uno dei millesimi di proprietà o dei partecipanti dell'assemblea.

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