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Ascensori per disabili, scopri quando l'IVA è agevolata al 4%

Vuoi installare un ascensore per disabili? Su PG Casa potrai scoprire tutti i dettagli su quando è possibile farlo usufruendo dell'Iva agevolata al 4%

01-10-2020 (Ultimo aggiornamento 05-10-2020)
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Tutte le opere che hanno lo scopo di rimuovere le barriere architettoniche devono rispondere alle caratteristiche del DM 236/1989, compresa l’installazione degli ascensori per disabili. Solo e unicamente in questo caso l’opera soddisferà i requisiti per accedere al bonus IVA al 4%. Non sei sicuro di aver compreso questa affermazione dell’Agenzia delle Entrate? Te la spieghiamo meglio in questo articolo.

Ascensori per disabili: quando l’IVA è agevolata?

L’installazione di un ascensore per disabili può accedere all’IVA agevolata solo nel caso in cui rispetti i requisiti e le prescrizioni tecniche di accessibilità del DM 236/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non lo diciamo noi, lo dice l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’opera risponda a queste regole, l’IVA potrà essere beneficiata in regime agevolato del 4%.

Dunque va da sé che non tutte le opere direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di dare accesso ai disabili sono sottoposte a IVA agevolata. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 3/2020, fugando ogni dubbio sull’argomento.

Dal testo si evince che tali contratti di appalto per la realizzazione di opere per disabili, come ad esempio gli ascensori, sono privilegiati per la natura del prodotto e non per lo stato di invalidità del soggetto richiedente.

Prendiamo l’esempio di un grosso condominio dove risiedono anche persone con impedimenti motori. L’installazione di un ascensore non lo rende automaticamente un’infrastruttura adatta ai disabili e che dunque può accedere al regime IVA agevolato. Per far sì che questa opzione sia possibile, non basta un ascensore qualsiasi. L’ascensore deve essere rispondente alle normative vigenti e adattarsi all’accesso ai disabili, senza lasciare spazio alla possibilità di derogare su fattori che sembrano di poca importanza.

I requisiti di un ascensore per disabili: quali sono?

Come già spiegato, troverai tutti i requisiti da soddisfare per realizzare un ascensore per disabili nel DM 236/1989. Facciamo qualche esempio. Nei nuovi edifici residenziali, ovvero quelli in costruzione o di recente realizzazione, la cabina dovrebbe avere delle dimensioni minime di 130 cm (profondità) e 95 cm in larghezza. La porta deve possedere una luce netta minima di 80 cm posta sul lato corto. La piattaforma minima di distribuzione dev’essere anteriore alla cabina di 150×150 cm.

Se vuoi installare un ascensore per disabili in un edificio preesistente, dove magari non è possibile installare cabine di dimensioni superiori, l’ascensore dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: la cabina dev’essere almeno di 120 cm di profondità e 80 cm di altezza. La porta dovrà avere una luce netta minima di 75 cm posta sul lato corto, e la piattaforma minima di distribuzione sarà anteriore alla porta della cabina di 140×140 cm.

Le porte della cabina devono sempre essere a scorrimento automatico. Anche l’anta incernierata va bene, a patto che esista un sistema di apertura automatica. Per favorire l’accesso del disabile con o senza sedia a rotelle, le porte devono rimanere aperte un minimo di 8 secondi, e il tempo di chiusura non dev’essere inferiore ai 4 secondi.

Tra i requisiti, sono necessarie anche la bottoniera di comando, il campanello d’allarme e la segnalazione sonora di arrivo al piano.

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