Ristrutturazione in condominio: cosa accade se un condomino non vuole pagare i lavori
I lavori di ristrutturazione in condominio sono una necessità inevitabile, ma cosa fare se un condomino non vuole pagare? Ecco cosa dice la legge

Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Cosa fare se un condomino non vuole pagare?
- Condomino che non paga i lavori: il ruolo dell'amministratore
- Se un condomino non paga gli altri sono obbligati a pagare per lui?
Affrontare una ristrutturazione condominiale rappresenta spesso un momento delicato nella vita dei suoi inquilini: infatti, mentre la maggioranza dei condomini comprende la necessità degli interventi, non è raro trovarsi di fronte a proprietari che rifiutano di contribuire economicamente ai lavori deliberati.
Ma cosa prevede realmente la legge in questi casi? Quali strumenti ha l’amministratore per recuperare le quote non versate? E soprattutto, gli altri condomini rischiano di dover coprire le spese di chi non paga?
Approfondiamo il quadro normativo che regola le spese condominiali, il ruolo e i poteri dell’amministratore nel gestire le morosità, e le possibili strategie di tutela per proteggere il proprio investimento quando ci si trova coinvolti in lavori di ristrutturazione con condomini inadempienti.
Cosa fare se un condomino non vuole pagare?
Quando si affrontano lavori condominiali obbligatori relativi alla sicurezza, stabilità o funzionalità dell’edificio (come riparazioni di infiltrazioni o crepe strutturali), è fondamentale considerare il rischio che alcuni condomini non versino le proprie quote.
Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, le spese condominiali devono essere ripartite tra tutti i proprietari in proporzione ai loro millesimi di proprietà. Questa suddivisione è obbligatoria per legge.
Durante i lavori di ristrutturazione, il condominio assume obblighi contrattuali verso le ditte incaricate. Se uno o più condomini non adempiono ai propri pagamenti, l’intero condominio potrebbe trovarsi in difficoltà nel saldare i fornitori.
Per questo motivo, l’articolo 1129 del Codice Civile impone all’amministratore di recuperare i crediti non versati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui è stato approvato il bilancio consuntivo. È importante notare che l’assemblea condominiale può esonerare l’amministratore da questo dovere attraverso una specifica delibera.
Condomino che non paga i lavori: il ruolo dell’amministratore
Quando un proprietario non versa le proprie quote condominiali, il Codice Civile attribuisce all’amministratore precise responsabilità per il recupero dei crediti. Quali sono i passi concreti che l’amministratore deve intraprendere in questi casi?
La procedura di recupero crediti prevede diverse fasi progressive.
Innanzitutto, l’amministratore può inviare una lettera di diffida al condomino inadempiente, stabilendo un termine preciso per il pagamento e comunicando la messa in mora del debitore. Parallelamente, dopo sei mesi di mancato pagamento, l’amministratore ha facoltà di limitare l’utilizzo dei servizi comuni non essenziali al condomino moroso.
Se la diffida non produce risultati, il passo successivo consiste nella richiesta al Tribunale di un decreto ingiuntivo che obblighi formalmente il debitore a versare quanto dovuto. È importante sottolineare che, secondo l’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, l’amministratore non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea per avviare questa azione legale.
Nel caso in cui il condomino persista nel non pagare, l’amministratore può procedere con la richiesta di pignoramento dei beni fino a concorrenza dell’importo non versato.
Un’ulteriore possibilità a disposizione dell’amministratore è quella di fornire i dati anagrafici del condomino moroso direttamente alla ditta incaricata dei lavori, permettendo così all’impresa di rivalersi autonomamente sul debitore quando il recupero del credito attraverso il condominio risulti impossibile.
Se un condomino non paga gli altri sono obbligati a pagare per lui?
Il fenomeno delle spese condominiali non pagate sta diventando sempre più comune, soprattutto in periodi di difficoltà economica. Questa situazione può mettere in seria difficoltà l’intero condominio nel far fronte agli obblighi verso fornitori di servizi o imprese che hanno eseguito lavori.
L’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile stabilisce un principio importante: i creditori non possono rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti, a meno che il tentativo di recuperare il credito dai morosi non abbia avuto esito negativo. Questo può accadere quando il condomino inadempiente non possiede beni sufficienti da pignorare per coprire il debito.
In questi casi, se la ditta incaricata non riesce a recuperare quanto dovuto:
- Può richiedere che siano gli altri condomini a farsi carico del debito, ciascuno rispondendo per la propria quota
- I condomini che hanno coperto il debito altrui mantengono il diritto di rivalersi sul moroso successivamente
In tali circostanze, l’assemblea condominiale può deliberare di ripartire temporaneamente le quote non versate tra tutti i proprietari, sempre in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile.
Come possono tutelarsi i condomini per evitare di dover pagare le quote altrui? Esistono alcune soluzioni preventive:
- Sottoscrivere una polizza contro i debiti condominiali, approvata dall’assemblea, che interviene in caso di insolvenza di uno o più condomini (il cui costo sarà diviso in base ai millesimi)
- Istituire un fondo cassa per morosità a cui tutti contribuiscono preventivamente per affrontare queste situazioni
Infine, il condominio può agire anche nei confronti dell’amministratore che non adempie ai propri obblighi di legge, chiedendone la revoca per giusta causa o avanzando richiesta di risarcimento danni.
Gestire efficacemente le morosità condominiali è solo uno dei numerosi compiti che un amministratore preparato deve saper affrontare. Un professionista competente non solo conosce approfonditamente la normativa, ma sa anche come applicarla tempestivamente per proteggere gli interessi dell’intero condominio.
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