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Come si compila la richiesta per cessione del credito

Entro il 7 aprile 2022 i beneficiari dei Bonus Casa devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta tra sconto in fattura o cessione del credito. Ecco come fare

21-03-2022 (Ultimo aggiornamento 16-04-2024)
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Alessandro Speziali

Dottore in Economia

Nel 2014 mi diplomo al Liceo Scientifico Leone XIII di Milano, e mi Iscrivo alla facoltà di Economia e Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove conseguo la laurea triennale nel Luglio 2017. Successivamente mi iscrivo al corso di laurea magistrale di economi...
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Negli ultimi mesi si è tanto parlato di sconto in fattura e cessione del credito, le due alternative alla classica detrazione per ottenere i Bonus Casa 2022. In particolare, il Governo ha ritenuto necessario controllare ancora meglio il processo legato alle cessioni e agli sconti che nell’ultimo anno ha portato a irregolarità e frodi. Così, si è dapprima deciso di rendere cedibile il credito una sola volta e, in seguito a polemiche di aziende, contribuenti e associazioni di categoria, si è estesa la possibilità a tre volte. Oggi i contribuenti possono cedere il credito seguendo una procedura specifica. La comunicazione relativa alla scelta tra le due possibilità si deve inviare all’Agenzia delle Entrate. Ecco come fare

Cessione del credito e sconto in fattura: caratteristiche e quando si può scegliere

Sconto in fattura e cessione del credito sono le due opzioni tramite cui si può usufruire del Superbonus 110%. Rappresentano un’alternativa alla detrazione fiscale da chiedere tramite dichiarazione dei redditi. In particolare, le due opzioni consentono di non anticipare le somme degli interventi necessari per il bonus. Ciò consente anche agli incapienti IRPEF di presentare la domanda per ottenere l’incentivo fiscale. Oltre al Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in famiglia si possono chiedere per un ristretto ventaglio di agevolazioni per la casa:

Quando inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate: scadenza

Il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta tra le due opzioni entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Per quanto riguarda le spese agevolabili sostenute nel 2021 e di quelle non fruite nel 2020 c’è una proroga: si potrà inviare la comunicazione entro il 7 aprile 2022. Il form da completare ha subito diversi cambiamenti negli ultimi due anni, così come le normative relative alle due opzioni. L’ultimo aggiornamento risale a febbraio 2022 in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2022. Ecco come compilare e inviare il modulo.

Come compilare la documentazione

In caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?

Nel caso descritto, per ciascuna tipologia di intervento, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. In particolare, nel frontespizio devono essere indicati:

  • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
  • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

In caso di interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?

Nel caso descritto, devono essere compilate e inviate, per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare, altrettante distinte comunicazioni.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione. Compilare coerentemente i quadri A, B, C (sezione II) e D della comunicazione, indicando, tra l’altro, il codice fiscale del proprietario come beneficiario della detrazione ceduta, le varie unità immobiliari e i relativi dati catastali.

In caso di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del medesimo decreto?

L’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da taluni enti, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, la richiamata disposizione consente, a determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso.

In tale eventualità, la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato. Distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione. Nel quadro A, indicare un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta. Compilare coerentemente i quadri B, C (sezione II) e D, in particolare ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.

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